Menu
X

Locazione commerciale e danni da mancato guadagno

DOMANDA: Sono proprietario di un negozio che tempo fa ho affittato ad un artigiano. Siccome non mi pagava, l’ho sfrattato, e adesso ho trovato un nuovo inquilino con il quale però, dato il periodo, ho concordato un canone di affitto più basso. Se fosse rimasto il precedente conduttore avrei guadagnato di più. Posso chiedere dei danni a quest’ultimo?

COSA DICE LA LEGGE: Sulla scorta del più recente orientamento della Corte di Cassazione Civile (Sentenza n. 8482/2020 del 05 maggio 2020) lei può richiedere all’ex conduttore del suo immobile un risarcimento danni pari ai canoni di locazione che sarebbero maturati dal momento del rilascio, da parte di quest’ultimo, del negozio e fino a quella che sarebbe stata la naturale scadenza del contratto di locazione, detratto quanto ricevuto, sempre nel medesimo lasso di tempo, dal nuovo conduttore in forza del secondo contratto.

E’ innegabile, infatti, che il primo contratto di locazione si sia risolto a causa della morosità dell’artigiano di cui alla sua domanda. Una responsabilità, quindi, ascrivibile integralmente ad una sola delle parti. Che pertanto sarà tenuta a risarcire la parte adempiente – in questo caso lei – sia del danno emergente (ovvero i canoni non pagati allorquando questi ancora occupava l’immobile) che il lucro cessante, pari a quanto lei si sarebbe atteso di guadagnare in forza del contratto di locazione, qualora questo fosse giunto alla sua naturale conclusione.

Tutto quanto sopra in forza delle previsioni di cui all’art. 1453 del Codice Civile, il quale stabilisce che nei contratti a prestazioni corrispettive la parte adempiente può chiedere a quella inadempiente il risarcimento del danno subito. Nonché dell’art. 1223 del Codice Civile, il quale chiarisce che il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subito dal creditore che il mancato guadagno, a condizione solo che quest’ultimo sia conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante.

Ovviamente è necessario, che lei dimostri comunque di essersi immediatamente adoperato per trovare un nuovo conduttore, così limitando, in ossequio ai principi stabiliti dall’art. 1227 del Codice Civile, l’ammontare del danno da lei patito.

Desideri approfondire questo argomento o richiedere una consulenza? Clicca sul nome dell’autore che trovi sopra il titolo.

Tags:  
Torna alla Home

© Copyright 2017 Cosa dice la Legge. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA 03595790274